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Con circolare n. 45 del 25/3/2020, l’INPS è intervenuto a dettare istruzioni amministrative in materia di permessi di cui alla legge n. 104/92 come integrata dall’art. 24 del d.l. n. 18/2020 (COVID 19).
Modificando in precedente orientamento di cui al Messaggio n. 1281/2020, l’INPS ha precisato che:
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L’art. 24 del d.l. n. 18/2020 ha previsto che tutti i soggetti aventi diritto ai permessi, secondo la normativa vigente possono beneficiare oltre che dei 3 giorni di permesso già previsti ( 3 per marzo e 3 per aprile) di ulteriori 12 giornate complessive da utilizzare nei mesi di marzo e aprile;
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Tali giorni possono essere utilizzati frazionatamente o per intero ed anche essere fruiti ad ore;
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È possibile cumulare in capo ad uno stesso lavoratore disabile grave che assiste un disabile grave i permessi spettanti ad ognuno di essi e cioè ( 3+3+12) per il lavoratore disabile grave e (3+3+12) per il disabile grave. Analogamente il criterio vale per il lavoratore che assiste 2 disabili gravi;
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Per i lavoratori che già usufruiscono dei permessi della legge 104/92 non deve fatta alcuna domanda autorizzatoria per gli ulteriori 12 giorni previsti, essendo valida l’autorizzazione già ottenuta per i 3 giorni. I datori di lavoro dovranno solo comunicare all’Istituto i giorni di permesso utilizzati dai lavoratori.